
Come compilare la denuncia / CAI
Consigli, definizioni e risposte a domande frequenti
- Definizioni e utilizzo del modulo denuncia-CAI
- “Quanto tempo ho per fare la denuncia?” 3 giorni
- “Sono obbligato a firmare la CAI se la mia versione dei fatti é diversa?” NO!
- “La controparte vuole assumersi la responsabilità”. OK ma attenzione…
- Istruzioni ministeriali attribuzione responsabilità
- Errori frequenti nella compilazione della CAI
-
Per la denuncia dei sinistri stradali è obbligatorio utilizzare il cosiddetto “modulo blu” che serve alla raccolta dei dati delle parti coinvolte nell’incidente, come dati personali, dei veicoli coinvolti, assicurativi, oltre ad indicare la dinamica dell’incidente.
Se le parti concordano sulla dinamica, il modulo con le due firme prende il nome di CAI “Constatazione Amichevole di Incidente”.
Se le dichiarazioni sono contrastanti e ogni parte produce separatamente la propria versione di denuncia, il modulo prende il nome di “Denuncia di Sinistro”.
“CID” è erroneamente utilizzato per identificare il modulo, in realtà è l’acronimo di “Convenzione Indennizzo Diretto” ovvero la prima procedura attuata per far si che l’assicuratore paghi direttamente al proprio assicurato il danno al posto della Compagnia del responsabile civile. Oggi questa procedura si chiama “C.A.R.D. – Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto”. TORNA ALL’INDICE
- La denuncia va effettuata entro 3 giorni dal fatto o da quando l’assicurato è venuto a conoscenza del fatto, ex art. 1913 Codice Civile. Se il ritardo crea un pregiudizio alla Compagnia, la stessa può ridurre le prestazioni in ragione del pregiudizio subito. Il perito assicurativo incaricato dalla Compagnia ha 5 giorni di tempo per visionare il veicolo, a partire dal giorno della richiesta danni, decorsi i 5 giorni si può procedere alle riparazioni/demolizione del veicolo. Le lesioni fisiche vanno certificate entro le 48 h successive al sinistro per non incorrere in contestazioni. Per il danno al veicolo/cose, in caso di doppia firma sulla CAI la compagnia ha 30 giorni di tempo per comunicare la misura della somma offerta o comunicare i motivi per i quali non intende effettuare l’offerta, termine che sale a 60 giorni in caso di denuncia a firma singola. Per le lesioni il termine per l’offerta è sempre di 90 giorni a partire dalla notifica del certificato di guarigione. TORNA ALL’INDICE
- NON è obbligatorio sottoscrivere congiuntamente la Constatazione Amichevole di Incidente! Se non sei d’accordo sulla dinamica con la controparte, NON firmarla! Ne compilerai una a firma singola con la tua versione dei fatti. Ovviamente per far valere le tue ragioni avrai bisogno di raccogliere testimonianze oppure dovrai avere validi elementi obiettivi a sostegno della tua versione, eventualmente “ufficializzando” il tutto facendo intervenire le Autorità preposte. Senza tali elementi non supererai la presunzione di “concorso di colpa” di cui all’art. 2054 del codice civile. In caso di versioni contrastanti o controparte “poco collaborativa” o addirittura “evasiva”, è inoltre consigliabile fare subito delle foto/video al luogo del sinistro ed ai veicoli (riprendendo le targhe), in modo da avere prova del fatto storico e della posizione statica dei veicoli, soprattutto nei casi in cui la controparte “non ha tempo di compilare la CAI” e ti lascia il n. di cellulare per “trovarsi a compilarla il giorno dopo” oppure per “trovarsi dal suo carrozziere”. Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, se questo non si fa più sentire, quantomeno con il video o le foto puoi denunciarlo! TORNA ALL’INDICE
- “Controparte vuole assumersi la responsabilità”… Ok ma attenzione: sulla CAI è indicata la dicitura: “il presente documento non costituisce una ammissione di responsabilità bensì una mera rilevazione dell’identità, delle persone, dei fatti, per una rapida definizione”. Quindi scrivere “mi assumo tutta la responsabilità” o cose simili, spesso non serve a nulla, in quanto poi le Compagnie guardano le crocette indicate o comunque valutano la dinamica secondo i criteri ministeriali. Verifica i casi frequenti con indicazioni su come compilare correttamente affinché la controparte si assuma effettivamente la responsabilità. TORNA ALL’INDICE