Danni al veicolo

I tuoi diritti per quanto riguarda i danni al veicolo e cose utili da sapere.

Consigli, definizioni e risposte a domande frequenti

  1. In caso di riparazione (risarcimento “in forma specifica”)
  2. In caso di rottamazione (risarcimento “per equivalente”)
  3. Cessione del credito
  4. Carrozzerie convenzionate / clausola “forma specifica”
  5. Riparazione a regola d’arte
  6. Riparazione in economia
  7. Auto sostitutiva / veicolo di cortesia
  1. In caso di riparazione (risarcimento “in forma specifica”). Nel caso in cui il veicolo risulti riparabile senza problematiche connesse al valore dello stesso, si ha diritto alla riparazione a regola d’arte con ricambi originali nuovi. Se tra i ricambi vi sono parti soggette ad usura (pneumatici, ammortizzatori, cuscinetti), andrà applicato un deprezzamento proporzionale all’usura degli stessi al momento della sostituzione. Nel caso in cui il costo delle riparazioni superi il valore del veicolo, il danneggiato secondo diligenza dovrà riparare il mezzo in economia, nel limite del possibile, utilizzando ricambi “d’occasione” (usati) o “di concorrenza” (nuovi ma non originali). In tal caso dall’art. 2058 c.c. si evince come il risarcimento possa avvenire in forma specifica (riparazione) qualora non risulti eccessivamente oneroso rispetto al risarcimento per equivalente. TORNA ALL’INDICE                                            
  2. In caso di rottamazione (risarcimento “per equivalente”). Nel caso in cui il costo delle riparazioni risulti eccessivamente elevato, si dovrà procedere alla demolizione oppure alla vendita di ciò che rimane del veicolo danneggiato (relitto) ed il risarcimento avverrà con la corresponsione da parte della Compagnia di una somma di denaro equivalente al valore che aveva il bene economico un attimo prima del sinistro, oltre le spese accessorie. Si avrà dunque diritto al risarcimento del:   
    – valore antesinistro del  veicolo, detratto il valore del relitto
    eventuale soccorso stradale
    eventuali spese di demolizione
    bollo non goduto, in caso di vendita del relitto senza demolizione dello stesso (perché in caso di demolizione la quota residua del bollo lo si può recuperare facendo istanza di rimborso alla Regione)
    spese passaggio di proprietà/IPT veicolo di pari potenza

    – F.R.A.M. (fermo ricerca analogo mezzo) ovvero il costo di un veicolo sostitutivo di pari segmento per il tempo necessario a cercare un veicolo da acquistare in sostituzione di quello distrutto (solitamente una settimana, corrispondente mediamente a 300,00 – 400,00 €). TORNA ALL’INDICE

                                                     
  3. Cessione del credito. In caso di riparazione, è possibile cedere al riparatore il credito relativo ai danni al veicolo, tramite un contratto denominato “contratto di cessione del credito”. Con questo contratto il carrozziere si sostituisce al danneggiato avente diritto al risarcimento, e può agire nei confronti della Compagnia per recuperare gli importi. Ovviamente nel caso in cui vi siano contestazioni in ordine alla dinamica del sinistro (concorso di colpa) oppure in caso di valore del mezzo inferiore ai costi di riparazione (vedasi punto 1), nel contratto è giustamente scritto che sarà il proprietario a integrare quanto non liquidato dalla Compagnia. TORNA ALL’INDICE                                              
  4. Carrozzerie convenzionate / clausola “forma specifica”. Alcune polizze prevedono la clausola “risarcimento in forma specifica” ovvero in caso di sinistro l’assicurato si obbligherebbe a rivolgersi alla rete di carrozzerie convenzionate con la Compagnia. Il tutto dietro uno sconto irrisorio, si parla di poche decine di €. Sinceramente, non firmate questa clausola, e in caso di sinistro recatevi dal vostro carrozziere di fiducia. Oppure firmatela pure tanto in caso di sinistro potete comunque cedere il credito (finché non vieteranno pure questo!) al vostro riparatore di fiducia che, non essendo soggetto ad alcuna obbligazione contrattuale nei confronti della Compagnia, potrà tranquillamente riparare il veicolo. Inoltre la clausola risarcimento in forma specifica si attiva solo in caso di indennizzo diretto (che qualcuno del settore chiama para-diritto facendo un simpatico parallelismo con farmacie e parafarmacie), e non essendo vietata l’azione civile nei confronti del responsabile, alla “mal parata” si può comunque fare causa alla compagnia del responsabile bypassando la clausola “risarcimento in forma specifica”. TORNA ALL’INDICE                                          
  5. Riparazione a regola d’arte. Riparazione effettuata con materiali di prima scelta, ricambi nuovi originali e aggiungerei dedicando il corretto tempo necessario alle riparazioni ed alla corretta tariffa oraria. TORNA ALL’INDICE                                                                                   
  6. Riparazione in economia. Riparazione effettuata con ricambi di recupero (reperibili nelle autodemolizioni, ma tuttavia originali), oppure ricambi nuovi ma non originali (alcuni sono prodotti dalle stesse ditte fornitrici delle case costruttrici, ma non marchiati). Tale tipologia di riparazione va concordata con il cliente che deve essere avvisato del fatto che i costi di riparazione con i pezzi nuovi originali superano il valore del veicolo. Nel 90% dei casi al cliente va bene perché comunque solitamente stiamo parlando di veicoli vetusti, e magari il proprietario non ha intenzione di rottamare e comprare un nuovo veicolo. Il cliente è sempre libero di far riparare il veicolo a regola d’arte solo che deve sapere che corre il rischio di dover integrare di tasca sua la differenza da quanto liquidato verrà dall’Assicurazione.  TORNA ALL’INDICE                                                                 
  7. Auto sostitutiva / veicolo di cortesia.                                                        In caso di riparazione del veicolo, il conteggio dei giorni di auto sostitutiva cui si ha diritto va (purtroppo) effettuato dividendo le ore di manodopera per le 8 ore lavorative giornaliere. Ad es. 40 ore di manodopera nella fattura del riparatore, corrispondono a 5 giorni di veicolo sostitutivo. In ogni caso, fatta eccezione per casi estremi (pezzi di ricambio non reperibili per mesi) solitamente il riparatore fornisce senza costi aggiuntivi l’auto sostitutiva per tutto il periodo delle riparazioni (sia le carrozzerie convenzionate sia quelle non convenzionate).                                                                                                 In caso di demolizione si ha diritto al cosiddetto F.R.A.M. (fermo ricerca analogo mezzo) ovvero il costo di un veicolo sostitutivo di pari segmento per il tempo necessario a cercare un veicolo da acquistare in sostituzione di quello distrutto (solitamente una settimana corrispondente mediamente a 300,00 – 400,00 €). TORNA ALL’INDICE

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